STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Art. 1. Denominazione, sede e durata
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile E dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 e successive modificazioni è costituita l’Associazione sportiva dilettantistica e culturale, senza finalità di lucro, denominata “ECLETTICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, in breve anche “ECLETTICA A.S.D.”.
L’Associazione ha sede in Torino (TO); la variazione della sede sociale all’interno del medesimo comune potrà essere effettuata con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale e anche all’estero.
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 2. Oggetto e scopi
L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l’Associazione, inoltre, si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività libera delle cariche associative.
L’associazione si propone quale scopo principale l’esercizio di tutte le attività, sportive, ludico motorie e culturali, finalizzate alla socializzazione, all’accrescimento morale ed intellettuale della persona, nonché al conseguimento del benessere fisico e psichico dell’individuo.
L’associazione si propone quale scopo principale:
− la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell’individuo;
− l’esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione delle specifiche discipline sportive, anche mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
− l’organizzazione e l’attuazione di programmi didattici finalizzati all’avvio, all’aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
− l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
− l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;
− la fornitura di tutti i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive praticate.
In particolare, l’Associazione si propone la pratica, l’insegnamento, il perfezionamento e la diffusione della danza nelle sue varie forme e specialità, nonché di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza ed il perfezionamento della danza.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere le seguenti specifiche attività: danza moderna e contemporanea, danza classica, danze etniche, popolari e di carattere, danze freestyle, danze jazz, danze standard e danze latine, liscio unificato e sala, danze folk e liscio tradizionale, e urban dance.
L’associazione inoltre potrà svolgere ogni attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness e utile a sviluppare le doti atletiche necessarie alla pratica della danza.
L’Associazione si propone, inoltre, di svolgere anche altre attività connesse e conseguenti gli scopi istituzionali, eventualmente anche di natura commerciale, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:
a) organizzare manifestazioni sportive e culturali, esposizioni, mostre, aperte al pubblico;
b) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, nel campo della danza, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione;
c) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle attività svolte dall’associazione;
d) promuovere uscite collettive a carattere ricreativo e sportivo;
e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) pubblicare riviste ed altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
g) divulgare le attività sociali mediante un sito internet o l’utilizzo dei social network;
h) svolgere ogni altra attività utile, nessuna esclusa, al conseguimento degli scopi sociali.
Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali, l’Associazione potrà istituire un proprio Regolamento interno che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea degli associati riunita in forma ordinaria.
La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, della Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.
Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società Sportive affiliate.
Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:
− compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
− assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
− promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.
Art. 3. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative ordinarie;
b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
h) entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione;
j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito individuato dal Consiglio Direttivo.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, dal C.O.N.I o dall’Ente affiliante.
Art. 4. Associati
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che partecipino alle attività sociali, che ne facciano richiesta scritta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, del C.O.N.I., dell’Ente affiliante e dei loro organi.
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere in forma scritta apposita domanda di ammissione nella quale dichiarino:
− di voler partecipare alla vita associativa;
− di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione;
− di rispettare lo statuto e le norme stabilite dall’Ente affiliante;
− di accettare e rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I.
La validità della qualità di socio viene efficacemente conseguita all’atto dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero dal soggetto da lui delegato, e del versamento della quota di iscrizione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee e godono dell’elettorato attivo e passivo; ogni associato ha diritto ad un voto singolo in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2532, comma 2, del Codice civile.
È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, e-mail o altro strumento idoneo a garantire un’adeguata informazione;
b) per scioglimento volontario dell’associazione;
c) per morosità protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
d) per sospensione, espulsione o radiazione, per sospensione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell’associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
– inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
– inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno ove istituito;
– inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente affiliante;
– inadempienza alle norme e alle direttive del C.O.N.I.;
– azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;
– condotta contraria alle attività ed agli interessi dell’Associazione;
– quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Il provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione viene assunto dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria degli associati. Nel corso dell’assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Per le materie sportive l’azione disciplinare è di competenza degli Organi di Giustizia Federale o del C.O.N.I.
Il socio radiato non può più essere ammesso nell’Associazione; i soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Art. 5. Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto:
− di partecipare all’assemblea, se maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa;
− di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
− di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
− di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
− di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione degli associati;
− di frequentare i locali dell’Associazione e usare le strutture, nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito Regolamento interno;
− di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati:
− ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
− ad osservare le norme stabilite dall’Ente affiliante;
− ad osservare le norme e le direttive del C.O.N.I.;
− a pagare la quota associativa;
− a svolgere le attività preventivamente concordate;
− a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
− a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
− a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive dell’Associazione, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
Art. 6. Emblema
L’emblema dell’Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell’Associazione. L’Associazione si riserva di studiare o stilizzare eventuali emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti.
Art. 7. Quote associative e contributi
Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio Direttivo una tantum per far fronte a specifiche esigenze economiche o finanziarie dell’Associazione e sono sempre dovute da tutti gli associati. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
Art. 8. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione.
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione;
d) l’Organo di controllo, qualora istituito.
Gli organi amministrativi dell’Associazione sono liberamente eleggibili ed ogni associato gode dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 9. Assemblea degli associati
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti maggiori d’età che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da lui presieduta, ovvero, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dallo stesso Presidente. Il Presidente nomina il segretario dell’assemblea, il quale redige apposito verbale e controfirmandolo insieme al Presidente ne garantisce la correttezza.
Il Presidente, inoltre, verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, proposto dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori, sulla nomina del Revisore contabile, sulla ratifica dei provvedimenti di radiazione assunti dal Consiglio Direttivo e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e dell’eventuale seconda convocazione, e deve riportare in modo esaustivo gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione deve essere inviato a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci a ciascun associato mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax, e-mail, ovvero mediante altro strumento idoneo a garantire un’adeguata informazione dei destinatari, all’indirizzo comunicato dal socio.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato agli interessati entro un termine congruo e comunque non inferiore ad almeno otto giorni antecedenti la data fissata per l’assemblea di prima convocazione.
L’assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria. L’assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione medesima; in particolare l’assemblea in forma straordinaria delibera sulle modifiche e integrazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento della stessa Associazione. L’assemblea in forma straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di tre deleghe; non è ammesso il voto per corrispondenza.
La convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, di ciascun componente dell’Organo di controllo o di un decimo degli associati; in tal caso il Presidente è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla formale richiesta di convocazione.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Le assemble, qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l’utilità o l’opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:
– siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.
– sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione.
Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
I verbali delle assemblee sociali sono trascritti nell’apposito Libro sociale a cura e responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo. L’organo amministrativo provvederà quindi a rendere pubbliche le delibere assembleari mediante idonee forme di pubblicità atte a garantire un’adeguata informazione a tutti i soggetti interessati
Art. 10. Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio olimpico, fino ad approvazione del bilancio consuntivo, ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte del C.O.N.I. o dell’Ente affiliante. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell’organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo a garantire adeguata informazione ai destinatari, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell’organo di controllo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. In situazioni di particolare urgenza, la convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno ventiquattro ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo.
Le assemblee, qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l’utilità o l’opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da lui presieduta, ovvero, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dallo stesso Presidente. Il Presidente nomina il segretario dell’assemblea, il quale redige apposito verbale e controfirmandolo insieme al Presidente ne garantisce la correttezza. I verbali delle riunioni vengono trascritti nell’apposito Libro sociale a cura e responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo, nonché la relazione illustrativa ad esso allegata; Il Consiglio Direttivo definisce altresì gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.
Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l’ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente, salvo successiva ratifica dell’assemblea degli associati. Il Consiglio delibera anche l’ammontare delle eventuali quote suppletive e aggiuntive.
Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di: procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente a ipoteche e trascrizioni.
Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all’interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.
Ai componenti l’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio; l’assemblea potrà anche attribuire degli emolumenti ai componenti dell’organo amministrativo, comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla specifica normativa. Qualora uno o più componenti del Consiglio Direttivo siano chiamati, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni.
Nel caso in cui per dimissioni o per qualsiasi ragione nel corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno, entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri, alla convocazione dell’assemblea dei soci per integrare i consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà, invece, considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni ovvero per qualsiasi altra causa venga a perdere il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso i consiglieri superstiti provvederanno a convocare l’assemblea degli associati per il rinnovo dell’organo sociale entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri o del Presidente.
Art. 11. Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli associati e dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico; il Presidente nomina un Vicepresidente tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, il quale ne svolge le funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza, impedimento o di cessazione.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; il Presidente, inoltre, convoca e presiede l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo ed ha la facoltà di adottare direttamente provvedimenti di particolare urgenza a tutela degli interessi dell’Associazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo.
Art. 12. Organo di controllo
Qualora l’assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale.
La costituzione dell’Organo di controllo è comunque obbligatoria quando i proventi complessivi dell’ente superino per due anni consecutivi i limiti di cui all’art. 2477 del Codice civile, co. 2, lett. c). In tal caso viene nominato un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall’Assemblea degli associati e possono essere rieletti; l’assemblea degli associati provvede anche alla nomina del Presidente dell’Organo di controllo.
L’Associazione potrà comunque istituire un organo di controllo anche nel caso in cui non siano stati superati i limiti di cui sopra; in tal caso l’organo di controllo può assumere una forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero monocratica, Revisore contabile, in base alle necessità e delle dimensioni dell’associazione medesima, nonché in base alla deliberazione dell’Assemblea degli associati.
Il Revisore contabile dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall’assemblea degli associati e può essere rieletto.
I membri dell’organo di controllo devono essere nominati tra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato statutario e legislativo. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea degli associati.
L’organo di controllo si riunisce periodicamente su istanza del suo Presidente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno; per ciascuna riunione viene redatto un verbale, trascritto nell’apposito Libro.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 2477 del Codice civile, co. 2, lett. c), per due esercizi consecutivi, l’Associazione può nominare un revisore ovvero una società di revisione iscritti nell’apposito albo per la revisione legale dei conti.
Art. 13. Rendiconto economico-finanziario
Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo settembre e si chiudono il trentuno di agosto di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’Assemblea per l’approvazione il rendiconto economico-finanziario. Il rendiconto consuntivo approvato dall’Assemblea degli associati è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’associazione, mediante e-mail all’indirizzo comunicato dai soci, ovvero mediante ogni altro strumento idoneo a garantire un’adeguata informazione di tutti i soggetti interessati.
Art. 14. Libri sociali
L’associazione pone in essere i seguenti libri sociali:
a) Libro degli associati,
b) Libro delle decisioni dell’assemblea degli Associati,
c) Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo,
d) Libro dei verbali dell’Organo di controllo.
Art. 15. Modifiche allo Statuto
Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l’assemblea dei soci in seduta straordinaria.
Art. 16. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
L’Assemblea in forma straordinaria delibera
a) sullo scioglimento dell’Associazione;
b) sulla nomina del liquidatore;
in questo caso l’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e le deliberazioni verranno assunte a maggioranza dei presenti.
Analogamente la richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata dal Consiglio Direttivo, dall’Organo di controllo ovvero da almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci.
Esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni sportive dilettantistiche che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata o dal C.O.N.I.
Art. 17. Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private oltre che alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata. Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva alle quali la Società Sportiva è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.
Art. 18. Clausola compromissoria
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e revisori, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente. L’arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto. L’arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato.
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, ovvero nelle materie soggette alla competenza degli Organi di Giustizia dell’Ente affiliante o del C.O.N.I.